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D.L. 03/08/2007 n. 11712. Chiunque, avendo la materiale disponibilitā di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneitā di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, č soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. 13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida č punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perchč revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresė la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma č competente il tribunale in composizione monocratica. 13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneitā di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 2.065. 14. (Soppresso). 15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, č soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. 16. (Abrogato). 17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non č possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.". Art. 2 - Disposizioni in materia di limitazioni nella guida 1. All'art. 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 č sostituito dal seguente: "1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti."; b) dopo il comma 2 č inserito il seguente: "2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per (( il primo anno )) dal rilascio non č consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art. 188, purchč la persona invalida sia presente sul veicolo."; c) al comma 3, primo periodo, le parole: "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e 2-bis"; d) al comma 5, primo periodo, le parole: "e comunque prima di aver raggiunto l'etā di venti anni," sono soppresse e le parole: "da euro 74 a euro 296" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 148 a euro 594". 2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'art. 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. All'art. 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 č inserito il seguente: "1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 č vietato il trasporto di minori di anni cinque."; b) dopo il comma 6 č inserito il seguente: "6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis č soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.". Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 117 e 170 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente legge: "Art. 117 (Limitazioni nella guida). 1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti. 2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non č consentito il superamento della velocitā di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. 2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non č consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art. 188, purchč la persona invalida sia presente sul veicolo. 3. Nel regolamento saranno stabilite le modalitā per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice. 4. Le limitazioni alla guida e alla velocitā sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'art. 121. 5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente circola oltrepassando i limiti di guida e di velocitā di cui al presente articolo č soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validitā della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.". "Art. 170 (Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote). 1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessitā per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore. 1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 č vietato il trasporto di minori di anni cinque. 2. Sui ciclomotori č vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certi- ficato di circolazione e che il conducente abbia un'etā superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalitā e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151. 3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo. 4. E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli. 5. Sui veicoli di cui al comma 1 č vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilitā al conducente. Entro i predetti limiti, č consentito il trasporto di animali purchč custoditi in apposita gabbia o contenitore. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo č soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285. 6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis č soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. 7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo č disposto per novanta giorni.". Art. 3 - Disposizioni in materia di velocitā dei veicoli 1. All'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, dopo le parole: "le risultanze di apparecchiature debitamente omologate," sono inserite le seguenti: "anche per il calcolo della velocitā media di percorrenza su tratti determinati,"; b) dopo il comma 6 č inserito il seguente: "6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocitā devono essere preventivamente segnalate e ben visi bili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalitā di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno."; c) il comma 9 č sostituito dai seguenti: "9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocitā č soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (( da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida č annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice. )) 9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocitā č soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI."; d) il comma 11 č sostituito dal seguente: "11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocitā oltre il limite al quale č tarato il limitatore di velocitā di cui all'art. 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo art. 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E' sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato art. 179."; e) il comma 12 č sostituito dal seguente: "12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria č della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria č la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.". |
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